| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.P.R. 14/11/2002e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino il paesaggio e le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scien tifica anche interdisciplinare nonchè di attività ricreative compatibili g) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici h) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili. Art. 3. Divieti generali 1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Sila sono vietate le seguenti attività a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricercà e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi o prelievi faunistici necessari per ricomporre equilibri ecologici compromessi, accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4 della Legge 6 dicembre 1991, n 394 b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e nel rispetto delle normativa degli usi civici locali; è fatta salva la raccolta di funghi, come disciplinata da specifica normativa regionale c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o specie animali estranee alla flora e alla fauna autoctona, fatte salve le foraggere ed altre specie vegetali impiegate nelle coltivazioni agrarie e le specie animali in transumanza d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, l'asportazione di minerali; le cave e/o le miniere in coltivazione e regolarmente autorizzate potranno restare in esercizio fino ad'esaurimento delle autorizzazioni attraverso specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco f) l'introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali l) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco. 1. Nelle aree di zona 1, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, in particolare, i seguenti ulteriori divieti a) l'uso dei fitofarmaci b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e di nuove opere di mobilità c) la realizzazione di nuovi edifici d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco e) il taglio dei boschi, ad eccezione degli interventi necessari alla loro conservazione e alla prevenzione degli incendi; in particolare tali interventi devono fondare la loro applicazione sull'ecologia, sulla biologia e sulla pedologia, assicurando la conservazione nel tempo e nello spazio del popolamento forestale, senza alterarne le caratteristiche ecologiche fondamentali: copertura, struttura, composizione, densità e suolo f) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore g) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni. Art. 5. Divieti in zona 2 1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1 vigono, oltre i divieti generali di cui all'art. 3, i seguenti divieti a) l'apertura di nuove strade, salvo quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco b) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza e di soccorso c) la realizzazione di nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle previste alla lettera d) del successivo art. 8 d) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di piccole strutture e attrezzature per la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici locali, e di strutture rurali strettamente necessarie per la conduzione delle aziende agrosilvo- pastorali, che saranno autorizzate sulla base di apposito regolamento redatto dall'Ente parco, di concerto con la regione interessata e) il taglio, fatto salvo quello silvo-colturale, dei boschi di proprietà demaniale, statale e regionale, e privata, di cui all'art. 8 del Decreto istitutivo del Parco nazionale della Sila, senza autorizzazione dell'Ente parco f) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle tradizionali attività agro- silvo-pastorali e comunque non rilevanti per gli alvei naturali. Art. 6. Regime autorizzativo generale 1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali per la parte ricadente nell'area del parco deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del parco. 2. Le attività silvo-colturali, comprese quelle interessanti demani statali, regionali e comunali, sono autorizzate dall'autorità territoriale competente, secondo quanto specificato dalla delibera della giunta regionale n. 2796 del 18 settembre 1989; 3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nelle aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE sono sottoposti alla necessaria valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 4. È prevista la realizzazione del progetto di metanizzazione delle frazioni di Camigliatello e Moccone del comune di Spezzano della Sila, approvato con delibera della giunta comunale n. 107 dell'11 agosto 1998, in deroga ai divieti di cui all'art. 4. Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi a) le opere tecnologiche b) gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente Decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori. 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni b) opere tecnologiche quali elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale; gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione; acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione; depuratori e ripetitori c) ammodernamento degli impianti di risalita esistenti d) realizzazione di piste ed impianti per lo sci da fondo e) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria f) impianti di acquacoltura g) la realizzazione di attrezzature sportive e di servizio per lo svolgimento di attività nautiche h) l'apertura di nuove strade i) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi come definiti dall'art. 31, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della citata Legge n. 457 del 1978. 3. Nelle zone 2 coperte da boschi privati sono consentite le aperture di piste frestali per il concentramento e lo smacchio delle utilizzazioni boschive. Resta ferma la possibilità di continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonchè di pesca e di raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità. 4. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, specificatamente per le zone omogenee A e B così come definite ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonchè i piani attuativi ricadenti nelle zone di espansione edilizia, residenziale, turistica e/o produttiva, tutte le opere e gli interventi già regolarmente autorizzati, già finanziati, o già previsti da accordi di programma. 5. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente Decreto, i soggetti titolari delle opere, trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori. 6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo interessino in tutto o in parte aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, è richiesta la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del Decreto dei Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e l'eventuale attivazione delle misure di compensazione. Art. 9. Modalità di richiesta di autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto alla normativa vigente b) l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria. Art. 10. Vigilanza e sorveglianza 1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale della Sila è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'art. 21 della Legge 6 dicembre. 1991, n. 394, e all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale. |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|